Agricoltura Biologica
Per una valida definizione del metodo produttivo
denominato “agricoltura biologica”, punto di riferimento
essenziale è il regolamento CEE 2092/91.
Questo documento, con le sue successive modifiche e integrazioni
costituisce, infatti, il primo quadro normativo della comunità
Europea che descrive e disciplina l’intero processo di produzione,
etichettatura e controllo dei prodotti ottenuti con il metodo biologico,
rappresentando così un sistema di riconoscimento e regolamentazione
univoco per tutti i paesi membri dell’Unione Europea. Considerando
l’insieme di normative emanate per la disciplina del settore
in Europa e nei singoli stati, attualmente l’agricoltura biologica
è l’unica tecnica di produzione agricola e di allevamento
supportata da una struttura legislativa così ricca e dettagliata.
Così la legge definisce “da agricoltura biologica”
i prodotti agricoli e i generi alimentari ottenuti conformemente
alle norme di produzione indicate nel regolamento CEE 2092/91 (art.6)
e sue successive modifiche ed integrazioni, mentre per il comparto
zootecnico (allevamento e prodotti derivati), i criteri identificativi
e disciplinari sono illustrati dal Regolamento CEE 1804/99.
Processi interessati. Le regole disciplinari previste
dalla CEE non sono circoscritte all’ambito della produzione,
ma investono anche le fasi successive alla raccolta, in particolare:
- coltivazione/allevamento
- eventuale trasformazione
- confezionamento/imballaggio
- stoccaggio
- conservazione
- commercializzazione
Analizziamo ora alcuni requisiti essenziali che
costituiscono il carattere distintivo dei prodotti biologici.
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