Etichette
Per riconoscere i prodotti biologici presenti
sul mercato e distinguerli dalle produzioni ottenute con metodi
di coltura differenti, è necessario fare riferimento all’etichetta
degli articoli che stiamo acquistando.
Il regolamento CEE 2092/91 ha definito, infatti, criteri ben precisi
a cui i produttori e trasformatori di prodotti biologici debbono
attenersi per etichettare le confezioni delle merci immesse sul
mercato, al fine di garantire una corretta identificazione del prodotto,
degli ingredienti che lo compongono, della sua origine e soprattutto
l’effettivo rispetto in tutte le fasi di produzione delle
norme relative al metodo biologico.
Attualmente esistono tre tipi differenti di etichette per contrassegnare
i prodotti da agricoltura biologica, utilizzate secondo il quantitativo
di ingredienti biologici contenuti nel prodotto, e il periodo di
adesione dell’azienda produttrice al metodo biologico.
Analizziamole in particolare.
Prodotto da agricoltura biologica
Questa dicitura può essere inserita nella denominazione di
vendita (es. “Riso integrale da Agricoltura biologica”)
esclusivamente se:
· Il prodotto contrassegnato è composto almeno per
il 95% da ingredienti provenienti da agricoltura biologica che abbiano
ottenuto la certificazione dell’Organismo di Controllo autorizzato.
· Il restante 5% degli ingredienti utilizzati, di origine
agricola o non agricola (es. additivi, aromi, acqua, sale, ecc.),
sono compresi nell’elenco di prodotti autorizzati previsto
dal regolamento CEE 2092/91 Allegato VI parte B.
· Il prodotto o gli ingredienti che lo compongono sono stati
ottenuti senza l’impiego di organismi geneticamente modificati
(OGM) e non sono state utilizzate radiazioni ionizzanti per la loro
conservazione.
Per questo tipo di prodotti è possibile, ma non obbligatorio,
specificare in etichetta la percentuale degli ingredienti biologici
utilizzati (es. confettura extra di albicocche 100% da agricoltura
biologica).

Accanto alla scritta “Controllato da…”
deve apparire il nome dell’organismo di controllo
(es. Icea, Bioagricert, ecc.)
In “Aut.D.M. MIRAAF….” Sono riportati gli
estremi dell’autorizzazione ministeriale.
IT (= Italia) è la sigla del Paese di produzione, seguita
da:
- Sigla dell’organismo di controllo (codice
ministeriale di 3 lettere)
- Codice identificativo del Produttore
- La lettera “T” per i prodotti trasformati, o la
“F” per i prodotti freschi
- Codice del Prodotto, rilasciato dall’organismo
di controllo con l’autorizzazione alla stampa di etichette.
Queste diciture, come la denominazione di vendita,
il contenuto netto del prodotto, la lista degli ingredienti,
la data di scadenza e la denominazione e sede del produttore,
sono tutte obbligatorie.
Facoltativo è invece l’utilizzo del marchio unico
europeo per l’agricoltura biologica. |
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