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Etichette

Per riconoscere i prodotti biologici presenti sul mercato e distinguerli dalle produzioni ottenute con metodi di coltura differenti, è necessario fare riferimento all’etichetta degli articoli che stiamo acquistando.
Il regolamento CEE 2092/91 ha definito, infatti, criteri ben precisi a cui i produttori e trasformatori di prodotti biologici debbono attenersi per etichettare le confezioni delle merci immesse sul mercato, al fine di garantire una corretta identificazione del prodotto, degli ingredienti che lo compongono, della sua origine e soprattutto l’effettivo rispetto in tutte le fasi di produzione delle norme relative al metodo biologico.
Attualmente esistono tre tipi differenti di etichette per contrassegnare i prodotti da agricoltura biologica, utilizzate secondo il quantitativo di ingredienti biologici contenuti nel prodotto, e il periodo di adesione dell’azienda produttrice al metodo biologico.

Analizziamole in particolare.

Prodotto da agricoltura biologica

Questa dicitura può essere inserita nella denominazione di vendita (es. “Riso integrale da Agricoltura biologica”) esclusivamente se:
· Il prodotto contrassegnato è composto almeno per il 95% da ingredienti provenienti da agricoltura biologica che abbiano ottenuto la certificazione dell’Organismo di Controllo autorizzato.
· Il restante 5% degli ingredienti utilizzati, di origine agricola o non agricola (es. additivi, aromi, acqua, sale, ecc.), sono compresi nell’elenco di prodotti autorizzati previsto dal regolamento CEE 2092/91 Allegato VI parte B.
· Il prodotto o gli ingredienti che lo compongono sono stati ottenuti senza l’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) e non sono state utilizzate radiazioni ionizzanti per la loro conservazione.

Per questo tipo di prodotti è possibile, ma non obbligatorio, specificare in etichetta la percentuale degli ingredienti biologici utilizzati (es. confettura extra di albicocche 100% da agricoltura biologica).



Accanto alla scritta “Controllato da…” deve apparire il nome dell’organismo di controllo (es. Icea, Bioagricert, ecc.)

In “Aut.D.M. MIRAAF….” Sono riportati gli estremi dell’autorizzazione ministeriale.

IT (= Italia) è la sigla del Paese di produzione, seguita da:

- Sigla dell’organismo di controllo (codice ministeriale di 3 lettere)
- Codice identificativo del Produttore
- La lettera “T” per i prodotti trasformati, o la “F” per i prodotti freschi
- Codice del Prodotto, rilasciato dall’organismo di controllo con l’autorizzazione alla stampa di etichette.

Queste diciture, come la denominazione di vendita, il contenuto netto del prodotto, la lista degli ingredienti, la data di scadenza e la denominazione e sede del produttore, sono tutte obbligatorie.

Facoltativo è invece l’utilizzo del marchio unico europeo per l’agricoltura biologica.

Fonte: a cura di V. Maltese - AgricolturaBiologica.info
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