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Prodotto con almeno il 70% degli ingredienti ottenuti da agricoltura biologica

Per i prodotti composti da ingredienti biologici per il 95-70%, si può usare l’espressione “da agricoltura biologica” soltanto alla fine dell’elenco degli ingredienti e non nella denominazione di vendita. Troveremo, ad esempio, una confezione di “biscotti ai cereali” che, nella lista degli ingredienti, riporterà evidenziati con un asterisco, quelli ottenuti tramite agricoltura biologica e certificati dall’organismo di controllo. Una scritta accanto alla descrizione del prodotto, di dimensione e colore uguali alla lista degli ingredienti, indicherà la percentuale degli ingredienti biologici utilizzati (“x % degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente alle norme della produzione biologica”).

Anche per questo tipo di prodotti è necessario che:
· Gli ingredienti non derivanti da agricoltura biologica siano inclusi nella lista delle sostanze autorizzate secondo il Regolamento CEE 2092/91 Allegato VI parte B.
· Nessuno degli ingredienti utilizzati sia stato ottenuto da OGM
· Non siano state utilizzate radiazioni ionizzanti nei trattamenti per la conservazione.



Le diciture obbligatorie sono le stesse del caso precedente: nome dell’organismo di controllo, sigla del Paese di produzione, codice del produttore e codice del prodotto.
La differenza consiste nel fatto che gli ingredienti biologici sono contrassegnati da un “*”, e l’indicazione “da agricoltura biologica” può apparire esclusivamente nell’elenco degli ingredienti, e non accanto alla dicitura di vendita.

Prodotto in conversione all’agricoltura biologica

Le aziende che rispettano le norme del metodo di produzione biologica da almeno 12 mesi, e sono in attesa di ricevere la certificazione definitiva dall’organismo di controllo autorizzato, possono utilizzare questa dicitura sull’etichetta dei propri prodotti, accanto alla denominazione di vendita (es. “Succo d’uva. Prodotto in conversione all’agricoltura biologica”).
Il prodotto definito “in conversione” deve contenere un solo ingrediente vegetale di origine agricola (es. farina, olio, ecc.)
Anche per questi prodotti, valgono le regole sopra descritte: assenza di OGM, e divieto di radiazioni ionizzanti.

Punti Comuni

Dal I gennaio 1997, tutte le etichette dei prodotti biologici, con ingredienti biologici o in conversione, devono riportare, accanto alle caratteristiche sopra indicate, il nome e/o il numero di codice dell’organismo di controllo a cui è assoggettata l’azienda che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione.

Tutti i prodotti devono essere venduti in contenitori chiusi per impedire eventuali manomissioni, in caso di vendita diretta, i prodotti sfusi devono riportare sul contenitore nome e indirizzo del produttore o preparatore e il marchio dell’organismo di controllo autorizzato.

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Fonte: a cura di V. Maltese - AgricolturaBiologica.info
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