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Prodotto con almeno il 70% degli ingredienti
ottenuti da agricoltura biologica
Per i prodotti composti da ingredienti biologici per il 95-70%,
si può usare l’espressione “da agricoltura biologica”
soltanto alla fine dell’elenco degli ingredienti e non nella
denominazione di vendita. Troveremo, ad esempio, una confezione
di “biscotti ai cereali” che, nella lista degli ingredienti,
riporterà evidenziati con un asterisco, quelli ottenuti tramite
agricoltura biologica e certificati dall’organismo di controllo.
Una scritta accanto alla descrizione del prodotto, di dimensione
e colore uguali alla lista degli ingredienti, indicherà la
percentuale degli ingredienti biologici utilizzati (“x % degli
ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conformemente
alle norme della produzione biologica”).
Anche per questo tipo di prodotti è necessario che:
· Gli ingredienti non derivanti da agricoltura biologica
siano inclusi nella lista delle sostanze autorizzate secondo il
Regolamento CEE 2092/91 Allegato VI parte B.
· Nessuno degli ingredienti utilizzati sia stato ottenuto
da OGM
· Non siano state utilizzate radiazioni ionizzanti nei trattamenti
per la conservazione.

Le diciture obbligatorie sono le stesse del caso precedente:
nome dell’organismo di controllo, sigla del Paese di produzione,
codice del produttore e codice del prodotto.
La differenza consiste nel fatto che gli ingredienti
biologici sono contrassegnati da un “*”,
e l’indicazione “da agricoltura biologica”
può apparire esclusivamente nell’elenco degli ingredienti,
e non accanto alla dicitura di vendita. |
Prodotto in conversione all’agricoltura biologica
Le aziende che rispettano le norme del metodo di produzione
biologica da almeno 12 mesi, e sono in attesa di ricevere la certificazione
definitiva dall’organismo di controllo autorizzato, possono
utilizzare questa dicitura sull’etichetta dei propri prodotti,
accanto alla denominazione di vendita (es. “Succo d’uva.
Prodotto in conversione all’agricoltura biologica”).
Il prodotto definito “in conversione” deve contenere
un solo ingrediente vegetale di origine agricola (es. farina, olio,
ecc.)
Anche per questi prodotti, valgono le regole sopra descritte: assenza
di OGM, e divieto di radiazioni ionizzanti.
Punti Comuni
Dal I gennaio 1997, tutte le etichette dei prodotti biologici, con
ingredienti biologici o in conversione, devono riportare, accanto
alle caratteristiche sopra indicate, il nome e/o il numero di codice
dell’organismo di controllo a cui è assoggettata l’azienda
che ha effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione.
Tutti i prodotti devono essere venduti in contenitori chiusi per
impedire eventuali manomissioni, in caso di vendita diretta, i prodotti
sfusi devono riportare sul contenitore nome e indirizzo del produttore
o preparatore e il marchio dell’organismo di controllo autorizzato.
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