La normativa in
agricoltura biologica
Punto di riferimento normativo per la disciplina
del settore biologico, è il regolamento CEE 2092/91, che
per primo fornisce una definizione specifica del metodo, fissa dei
criteri univoci di produzione, trasformazione e commercializzazione
dei prodotti a livello europeo, e stabilisce specifiche norme di
importazione dai paesi terzi.
Questo regolamento, applicato in Italia tramite il Decreto Legislativo
n.220/95, ha subito una lunga serie di modifiche e integrazioni
nel corso degli anni, al punto di risultare attualmente un testo
decisamente diverso rispetto alla stesura originaria.
Un discorso simile vale per il successivo regolamento CE 1804/99,
che definisce e regola il comparto dell’allevamento biologico,
e che vede la sua attuazione in Italia nell’agosto del 2000
con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole n.91436, successivamente
integrato e modificato dal D.M. del 29/03/2001.
A queste leggi generali, che dettano i criteri
da seguire per gli operatori del settore biologico, e costituiscono
un quadro di orientamento - seppure piuttosto caotico - per chi
desidera approfondire la conoscenza in materia di agricoltura e
zootecnia secondo il metodo bio (importante specialmente in un momento
in cui numerosi prodotti “alternativi” sul mercato si
spacciano per “naturali e sani”, senza avere in realtà
nulla a che vedere con questo metodo di produzione) si affiancano
tutta una serie di decreti, circolari, leggi regionali e provinciali,
che troppo spesso contribuiscono a complicare, anziché chiarire,
il panorama della situazione normativa attuale.
Per semplificare la lettura e l’interpretazione
dei testi legislativi, alcune associazioni di rappresentanza del
biologico (AIAB, Bioagricert) forniscono testi coordinati e compendi,
che integrano in un solo documento la principale normativa del settore
biologico, a livello nazionale e comunitario, mettendo a disposizione
la versione più aggiornata delle leggi in materia.
Un lavoro in questo senso è svolto anche dall’Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, che
mette a disposizione i cosiddetti “testi consolidati”,
documenti unici, non ufficiali, che derivano dall’elaborazione
coordinata di atti della legislazione comunitaria e delle successive
modifiche ed integrazioni. Scopo comune di queste iniziative è
quello di fornire degli strumenti per una più facile consultazione
delle leggi attualmente in vigore.
Sul nostro sito, abbiamo scelto di proporvi un
riassunto generale, una sorta di indice
dei contenuti della legge 2092/91, in modo da facilitare eventuali
ricerche di argomenti specifici, sulla base del testo consolidato
attualmente disponibile.
Per il testo completo della legge 2092/91, versione
originaria, cliccare qui
Per
il testo consolidato CE, comprendente modifiche e successive integrazioni,
rimandiamo al sito: http://europa.eu.int/eur-lex/it/consleg/main/1991/it_1991R2092_index.html
Per quanto riguarda la legislazione italiana,
come già anticipato, il Decreto Legislativo 17 marzo
1995, n.220, è diretto all’attuazione degli
articoli 8 e 9 del Regolamento CEE n.2092/91.
In particolare, all’art.1, è nominato il Ministero
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali come Autorità
di controllo e coordinamento in materia di Agricoltura biologica.
Negli articoli seguenti (2-4), è istituito presso lo stesso
Ministero il Comitato di Valutazione degli organismi di Controllo,
con compiti di valutazione e autorizzazione degli enti certificatori;
sono poi illustrate le modalità con cui gli organismi interessati
allo svolgimento delle attività di controllo e certificazione
debbono presentare istanza al Ministero delle Politiche Agricole,
che viene incaricato dell’attività di vigilanza sugli
stessi.
Gli artt.5-7 illustrano le modalità di svolgimento dei controlli
sugli operatori, e l’obbligo di notifica della propria attività
da parte di produttori, trasformatori o importatori di prodotti
biologici, in conformità ai modelli contenuti nella legge
stessa.
Gli artt.8 e 9 stabiliscono l’istituzione di elenchi regionali
e nazionali degli operatori dell’agricoltura biologica.
Gli allegati del decreto comprendono la richiesta di autorizzazione
per lo svolgimento dell’attività di controllo (all.1),
i requisiti tecnici richiesti agli organismi di controllo, ai loro
rappresentanti e amministratori (all.2 parti I e II), gli obblighi
degli organismi di controllo (all.3) e la notifica d’importazione
dei prodotti biologici da Paesi terzi (all.5).
Per il testo integrale del decreto, cliccare
qui.
Per tutte le altre norme che disciplinano il settore
dell’agricoltura biologica, e in particolare per i testi aggiornati,
rimandiamo ai siti istituzionali, poiché vorremmo limitarci
a fornire un quadro di carattere generale, senza pretese di competenza
specifica in materia legislativa. In ogni caso, tuttavia, gran parte
dei criteri stabiliti per legge in campo biologico sono illustrati
in modo più dettagliato – e nelle loro applicazioni
“pratiche” - nei vari articoli che compongono la sezione
informativa del nostro portale.
A titolo puramente conoscitivo, pubblichiamo un
elenco dei principali – e numerosi – provvedimenti
normativi in materia di agricoltura biologica. |